Marzo 2, 2007

Maturità 2007, ecco come sarà

Nuovo esame di maturità per gli studenti italiani che si diplomeranno da giugno 2007: la legge che stabilisce le nuove regole per l’esame di Stato è stata infatti approvata dal Senato ed ora passa alla Camera per l’approvazione finale.

Queste, secondo il ministero della Pubblica istruzione, le principali novità:
a) torna lo scrutinio per essere ammessi all’esame, con l’obbligo di aver saldato i debiti contratti negli anni precedenti;
b) si torna alle commissioni d’esame miste, composte al massimo da 6 commissari, per metà interni e per metà esterni, oltre al presidente esterno al quale potranno essere affidate non più di due classi;
c) premi all’eccellenza degli studenti, con incentivi di natura economica, per un importo di 5 milioni di euro finalizzati alla prosecuzione degli studi;
d) percorsi di orientamento nell’ultimo anno di studi che permetteranno agli studenti di scegliere il corso di laurea più adatto.

Tra le altre novità il fatto che sono si state confermate le tre prove scritte e l’orale ma per la terza prova, preparata da ciascuna commissione d’esame, l’Istituto nazionale della valutazione del sistema scolastico provvederà a mettere a disposizione dei modelli appplicativi; inoltre il voto finale viene confermato in centesimi ma cambia però la ripartizione per cui la commissione d’esame disporrà di 45 punti per la valutazione delle prove scritte e di 30 per il colloquio, mentre il credito scolastico varrà un massimo di 25 punti.

L’esito delle prove scritte sarà affisso nelle scuole il giorno prima dell’inizio degli orali e a chi avrà ottenuto almeno 70 con un credito di almeno 15 punti, la commissione potrà attribuire fino a 5 punti in più in caso di esame brillante.

Agli studenti che conseguiranno il punteggio massimo di 100 senza il bonus di 5 punti potrà essere concessa avere la lode.

Non si potranno sostenere gli esami di maturità fuori dal Comune di residenza senza l’autorizzazione dell’Ufficio scolastico regionale di provenienza e potranno accedere all’esame di Stato gli studenti del quarto anno con la media dell’8 e che nel secondo e terzo anno di scuola superiore abbiano avuto almeno la media del 7; infine i candidati esterni che non abbiano frequentato il quinto anno dovranno superare un esame preliminare davanti al consiglio di classe.

Marzo 2, 2007

Maturità 2007, ecco le prove scritte Matematica e latino incubi nei licei

Per gli studenti gli ‘incubi’ hanno un nome: Latino al classico e Matematica allo scientifico. Ecco le tanto attese seconde materie scritte della prossima maturità. Il ministro della Pubblica istruzione Giuseppe Fioroni ha annunciato le materie oggetto della seconda prova scritta della maturità e la composizione delle commissioni giudicatrici. Con le norme applicative della nuova legge sugli esami di Stato Fioroni ha così dato ufficialmente il via alla prossima tornata della maturità che rispetto all’anno scorso porterà una serie di novità. Ma oltre a diramare l’elenco delle materie su cui i ragazzi dovranno scervellarsi per venire a capo del secondo scritto, Fioroni ha spiegato le novità che gli stessi studenti dovranno affrontare per conquistare il tanto agognato diploma aggiungendo che “Quello di quest’ anno è un esame di maturità che ritorna serio, che dà ai ragazzi la sicurezza di aver fatto un percorso scolastico in grado di far loro proseguire gli studi o entrare nel mondo del lavoro a testa alta, con competenze e capacita”.

Le materie. Mercoledì 20 giugno poco meno di 480 mila studenti saranno chiamati a svolgere, secondo una delle quattro tipologie previste dalla riforma Berlinguer (analisi del testo, saggio breve o articolo di giornale, tema storico e tema di attualità) la prova scritta di Italiano. Il giorno successiva sarà la volta del secondo scritto in programma che cambia secondo l’indirizzo di studio. Una parte del lunghissimo elenco delle materie scritte è già disponibile in Pdf nella copertina “Scuola&giovani” di Repubblica.it. Le voci mancanti sono attualmente in fase di preparazione da parte del ministero

I commissari esterni. E’ la novità più temuta da studenti e genitori. Dopo cinque anni, tornano i commissari esterni. Il ministero della Pubblica istruzione ha seguito il criterio di affidare una delle due materie scritte predisposte dai tecnici ministeriali ad un commissario esterno e l’altra ad un prof interno. Delle restanti materie dell’ultimo anno due saranno assegnate a commissari esterni e per le altre due sarà il consiglio di classe a scegliere tra i docenti dell’ultimo anno. A titolo di esempio, al liceo classico i commissari esterni saranno i docenti di Latino, Matematica e Filosofia. Rimarranno volti conosciuti dai ragazzi, membri interni, i prof di Italiano di Lingua straniera e di una terza materia fra quelle specifiche dell’indirizzo: il Greco ad esempio.

La curiosità. Il ministro della Pubblica istruzione Giuseppe Fioroni ha annunciato che quest’anno non sarà lui ad individuare le tracce delle prime due prove della maturità. I titoli dei temi, il problema di matematica, la versione di latino, dunque, non saranno scelte dal titolare di viale Trastevere, ma dalla sua vice Mariangela Bastico. “Avendo mio figlio che fa la maturità e mia moglie che insegna in una classe di maturandi- ha spiegato Fioroni- ritengo corretto astenermi dall’individuazione delle prove d’esame: ci sono sufficienti motivi d’opportunità e, del resto, non c’è procedura giuridica che preveda questo obbligo”.

Marzo 2, 2007

Seconda prova scritta elenco materie esame maturità 2007

Latino al Classico, matematica allo Scientifico, lingua straniera al Linguistico, figura disegnata all’Artistico, economia aziendale al Tecnico commerciale. L’elenco delle materie per le seconde prove dei principali indirizzi di scuola superiore (liceie e istituti tecnici e professionali) scelte dal ministro della Pubblica istruzione, Giuseppe Fioroni, per l’esame di Stato 2007.

Marzo 2, 2007

Maturità 2007 – Esami di Stato

Esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore. Anno scolastico 2006-2007. Nota esplicativa degli aspetti connessi alla legge 11/1/2007 n.1.

Come noto, il 13 gennaio u.s. è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 10, la Legge n. 1 dell’11 gennaio 2007, recante nuove disposizioni in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e di delega al Governo in materia di raccordo tra la scuola e le Università.
L’intento primario che ha ispirato il provvedimento legislativo è stato quello di restituire serietà e dignità all’esame di Stato, che costituisce la vicenda culminante del percorso scolastico dello studente e al tempo stesso si configura come la carta d’identità di una scuola seria, impegnata e in grado di garantire ai giovani una preparazione adeguata per affrontare le sfide culturali e tecnologiche del nostro tempo.
In tale contesto trovano piena affermazione sia il criterio della equità, che consente di rendere a ciascuno studente il giusto riconoscimento delle conoscenze e competenze acquisite durante l’intero percorso di studio, sia quello della valorizzazione delle eccellenze, attraverso l’attribuzione della lode e, dai prossimi anni, anche di incentivi concreti.
E’ di tutta evidenza che il giusto riconoscimento dei risultati scolastici dello studente, oltre ad assicurare all’esame di Stato un indubbio carattere di competitività, anche a livello europeo, ne riafferma l’importanza e il valore nei confronti dell’Università e del mondo del lavoro e della produzione.
Occorre comunque sottolineare che all’origine del riconoscimento della preparazione dello studente si colloca la valorizzazione del lavoro dei docenti, per il quale la nuova legge dispone la sostanziale continuità di metodi e contenuti attraverso la conferma delle modalità di svolgimento delle prove adottate negli anni precedenti.
Al fine di fornire alle istituzioni scolastiche un quadro articolato dei profili costitutivi del nuovo esame, se ne esplicitano qui di seguito gli aspetti salienti, che troveranno formale sistemazione nell’annuale Ordinanza Ministeriale, di imminente emanazione.

1- Ammissione all’esame di stato

La nuova legge introduce il giudizio di ammissione all’esame di stato. Per gli anni scolastici 2006-2007 e 2007-2008, valgono le disposizioni transitorie contenute nell’art. 3, secondo cui la disciplina relativa ai debiti non si applica. Per il corrente anno scolastico si sottolinea l’esigenza che i Consigli di classe rivolgano una particolare attenzione alle verifiche intermedie e finali dei livelli di preparazione raggiunti dallo studente.
In sede di scrutinio finale si procederà ad una valutazione dello studente che tenga conto, come enunciato nella legge all’art. 1, capoverso art. 3-comma 1, delle conoscenze e delle competenze da lui acquisite nell’ultimo anno del corso di studi, delle sue capacità critiche ed espressive e degli sforzi compiuti per colmare eventuali lacune e raggiungere una preparazione complessiva tale da consentirgli di affrontare l’esame, anche in presenza di valutazioni non sufficienti nelle singole discipline. In questo ultimo caso, l’ammissione o la non ammissione dovrà essere specificatamente motivata.

2- Abbreviazione per merito

L’abbreviazione di un anno per merito viene consentita, ai sensi del comma 2 dell’art.1, agli studenti che, oltre ad aver riportato, nello scrutinio finale della penultima classe, non meno di otto decimi in ciascuna disciplina, hanno seguito un corso regolare di studi di istruzione secondaria superiore, riportando una votazione non inferiore a sette decimi in ciascuna disciplina negli scrutini finali dei due anni antecedenti il penultimo, senza essere incorsi in ripetenze nei due anni predetti.
L’istituto dell’abbreviazione si configura cioè come una opportunità, da offrire soltanto a studenti particolarmente meritevoli.

3- Prove scritte e colloquio

Nella imminente sessione d’esame 2007 nessuna modifica interverrà nelle modalità di svolgimento della 1^, 2^ e 3^ prova scritta, per le quali restano vigenti le disposizioni contenute rispettivamente nei DD.MM. 23/4/2003, n.41 e 20/11/2000, n.429.
Per quanto riguarda il colloquio, esso si svolge, come enunciato dall’art.1, capoverso art.3-comma 4, della legge, “su argomenti di interesse multidisciplinare attinenti ai programmi e al lavoro didattico dell’ultimo anno di corso”.
Deve ritenersi comunque rientrante tra gli argomenti di interesse multidisciplinare l’eventuale presentazione, da parte dei candidati, di esperienze di ricerca e di progetti in forma di tesina, preparati durante l’anno scolastico anche con l’ausilio dei docenti della classe. Gli argomenti possono essere introdotti mediante la proposta di un testo, di un documento, di un progetto o di altra questione di cui il candidato individua le componenti culturali, discutendole.
E’ d’obbligo, inoltre, nel corso del colloquio, provvedere alla discussione degli elaborati relativi alle prove scritte.
Il colloquio, nel rispetto della sua natura multidisciplinare, non può considerarsi interamente risolto se non si sia svolto secondo tutte le fasi sopraindicate e se non abbia interessato tutte le discipline per le quali i commissari, interni ed esterni, abbiano titolo secondo la normativa vigente.

4- Composizione della Commissione giudicatrice

La nuova legge ha innovato la composizione della Commissione giudicatrice, che è costituita al massimo da sei componenti, di cui tre interni e tre esterni, ai quali si aggiunge un Presidente anch’esso esterno.
Per alcuni indirizzi di studio, indicati nella tabella allegata al decreto ministeriale con il quale sono state individuate le materie oggetto della seconda prova scritta e quelle assegnate ai commissari esterni, in ragione della specifica organizzazione delle cattedre, la commissione di esame è composta da quattro commissari – di cui due esterni e due interni – più il presidente.
In ogni caso, è assicurata la presenza dei commissari delle materie oggetto di prima e seconda prova scritta.
Per ogni singola classe si costituisce una Commissione.
I membri esterni e il Presidente sono comuni per ogni due Commissioni, che vengono abbinate generalmente secondo criteri di omogeneità o affinità culturali e pedagogiche esistenti tra gli indirizzi di studio.
I membri interni viceversa sono i docenti rappresentanti di ciascuna classe.
La presenza nella Commissione di sei componenti, tra i quali alcuni titolari di insegnamenti di più discipline, e quella del Presidente, munito anch’egli di competenze disciplinari specifiche, assicurano allo svolgimento dell’esame, in particolare alla conduzione del colloquio, quel carattere di multidisciplinarità previsto dalla legge.
Ad ogni classe – commissione sono assegnati non più di trentacinque candidati.
Ciascuna commissione di istituto legalmente riconosciuto o pareggiato è abbinata a una commissione di istituto statale o paritario.

5- Punteggio

Come per il saldo dei debiti contratti negli anni precedenti, la nuova ripartizione del punteggio di credito scolastico non potrà essere operante nel corrente anno scolastico; conseguentemente, il punteggio massimo attribuibile al colloquio resta fissato nella misura massima di punti 35 e quello del credito scolastico di punti 20.
Nessuna modifica è intervenuta nella determinazione del punteggio massimo complessivo (100 punti) da attribuire al termine delle prove.
Già dalla sessione d’esame 2007 è consentita l’attribuzione della lode ai candidati che avranno conseguito il punteggio massimo di 100 punti senza fruire del bonus integrativo dei 5 punti.

6- Indicazioni operative

Ad integrazione della presente nota, si richiama l’attenzione dei Dirigenti scolastici e dei docenti sulla necessità di porre in essere già da quest’anno, nelle classi antecedenti l’ultima, anche di intesa con le famiglie, ogni iniziativa utile a favorire negli studenti il recupero dei debiti contratti la cui insolvenza non potrà più consentire tra due anni l’ammissione all’esame.

Sarà cura dei Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali e dei Dirigenti scolastici organizzare conferenze di servizio e incontri, anche con la presenza degli Ispettori operanti sul territorio, al fine di approfondire i vari profili del nuovo esame e porre gli studenti in grado di affrontare le prove con sicurezza e serenità.

In tale contesto, anche in coerenza con il comma 12 del capoverso 4 dell’art. 1 della nuova legge, è stata costituita, presso il Dipartimento dell’Istruzione, una task-force di Ispettori in servizio presso il Ministero, con il compito di fornire alle scuole la più ampia informazione sulle novità dell’esame e di porre in essere, di concerto con gli Ispettori operanti nelle regioni, adeguate forme di assistenza e di intervento.

Sarà altresì cura dei succitati ispettori procedere alla verifica della più rigorosa osservanza, da parte degli istituti scolastici statali e paritari, delle norme e delle disposizioni impartite.

Appositi incarichi ispettivi saranno infine disposti dai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali in presenza di eventuali irregolarità emerse negli istituti statali e in ogni caso a campione negli istituti paritari per verificare la regolare predisposizione di tutti gli adempimenti previsti per lo svolgimento degli esami di Stato, di idoneità e integrativi.

Marzo 2, 2007

Maturità 2007

Formazione delle commissioni

a) Quali sono le modalità per la designazione dei commissari interni negli indirizzi linguistici?
Per i corsi ad indirizzo linguistico dei licei e dell’istruzione tecnica, nella designazione dei commissari interni, i Consigli di classe hanno tre possibilità:

1. 1) ai sensi della CM n.15 del 31-1-2007, possono designare, oltre ai docenti di lingue straniere, altri due commissari interni titolari di materie diverse da quelle affidate ai membri esterni.

Considerato che la succitata Circolare Ministeriale consente allo studente anche la scelta della lingua straniera da inserire tra le materie oggetto del colloquio pluridisciplinare, alle operazioni d’esame partecipano tutti i tre commissari interni di lingue straniere, i quali intervengono nei diversi momenti di svolgimento delle prove scritte e del colloquio avvicendandosi in relazione alla lingua straniera di volta in volta scelta dallo studente.
2. In sede di valutazione finale i tre docenti di lingue straniere esprimono ciascuno per la parte cui è stato interessato, il giudizio e la proposta di voto condivisa sulla competenza linguistica e sulla preparazione del candidato. I Consigli di classe, nella loro autonomia, avuto riguardo alle caratteristiche del piano dell’offerta formativa della scuola, possono designare soltanto i tre docenti di lingue.
3. Possono designare due docenti di lingue straniere, a loro scelta, ed un terzo docente di disciplina non assegnata ai commissari esterni.

b) E’ possibile nominare tra i commissari interni due docenti della stessa classe di concorso?
E’ certamente possibile se tali docenti sono entrambi insegnanti della classe per le quale vengono designati e se il Consiglio di classe ne ravvisa l’opportunità.

c) Negli indirizzi di liceo classico il commissario di italiano nel colloquio può esaminare anche per il latino ed il greco?
Il commissario di italiano nel liceo classico è un membro interno mentre quello di latino è esterno. Il Consiglio di classe, qualora ne ravvisi l’opportunità, può designare il docente di greco. Le nomine dei commissari agli esami di Stato si riferiscono alle materie, non alle classi di concorso che sono tenute presenti dal Sistema informativo ai fini della nomina dei commissari. Ognuno di essi interroga nella o nelle discipline per le quali hanno titolo.

d) E’ possibile designare come commissario interno un docente appartenente alla stessa classe di concorso del commissario esterno?
Sì, è possibile, qualora il Consiglio di classe ne ravvisi l’opportunità. In tal caso ciascun commissario esaminerà gli studenti nella materia per la quale è stato nominato.

e) Il docente di latino e greco -classe di concorso A052 – può essere designato commissario interno per il solo greco?
I Consigli di classe possono designare come commissari interni docenti appartenenti alla stessa classe di concorso dei commissari esterni, qualora ne ravvisino l’opportunità. In tal caso l’esame di latino verrebbe condotto dal commissario esterno, quello di greco dall’interno.

f) Il docente tecnico pratico può essere designato commissario interno?
Possono essere designati commissari interni tutti i docenti titolari di insegnamenti e discipline non affidati agli esterni.

g) E’ possibile designare un commissario interno su tre classi?
Il docente che insegna in più classi terminali può essere designato per un numero di classi/commissioni non superiore a due, salvo casi eccezionali. Pertanto, in casi eccezionali è possibile designare lo stesso docente su tre classi, pur con tutte le difficoltà organizzative che conseguono.

h) Vi sono delle novità per la seconda prova scritta negli istituti tecnici e professionali?
Non vi è alcuna novità per la seconda prova scritta negli istituti tecnici, come anche negli istituti professionali. La dimensione laboratoriale della prova, prevista dalla nuova legge, sarà attuata a partire dal prossimo anno scolastico.

i) Un docente titolare per la materia oggetto della seconda prova scritta può essere designato come commissario interno per altra materia?
Il docente designato per la materia oggetto di seconda prova scritta non può essere designato per altra materia.

j) Vi sono degli indirizzi per i quali sia previsto un numero di commissari superiore a sei?
No.

k) In quali discipline possono interrogare i commissari?
I membri delle commissioni, interni ed esterni, interrogano in tutte le discipline per le quali hanno titolo di insegnamento (abilitazione).

Ammissione

a) In sede di scrutinio finale va espresso un giudizio di ammissione? Il candidato deve aver riportato la sufficienza in ciascuna disciplina?
La nuova legge introduce il giudizio di ammissione all’esame di Stato. Per gli anni scolastici 2006-2007 e 2007-2008, valgono le disposizioni transitorie contenute nell’art.3, secondo cui la disciplina relativa ai debiti non si applica. Per il corrente anno scolastico, in sede di scrutinio finale si procederà ad una valutazione complessiva di ciascuno studente che tenga conto, come enunciato nella legge, all’art.1, capoverso art.3-comma 1, delle sue capacità critiche ed espressive e degli sforzi compiuti per colmare eventuali lacune e raggiungere una preparazione idonea a consentirgli di affrontare l’esame, anche in presenza di valutazioni non sufficienti nelle singole discipline. In quest’ultimo caso, l’ammissione o la non ammissione dovrà essere specificamente motivata.

Candidati esterni

a) I candidati esterni in possesso di idoneità o promozione all’ultimo anno devono sostenere ‘esame preliminare’?
I candidati esterni, in possesso di promozione od idoneità all’ultimo anno, non sostengono l’esame preliminare.

b) I candidati esterni, i quali sosterranno l’esame preliminare per l’ammissione all’esame di Stato, dovranno essere esaminati anche sui programmi delle materie previste dal piano di studi dell’ultimo anno?
Sì.

Prove d’esame. Terza prova scritta

a) Quali sono le materie sulle quali può vertere la terza prova?
Nulla è cambiato per la terza prova nella quale sono coinvolte cinque materie, scelte dalla Commissione d’esame e non comunicate prima ai candidati.

b) E’ obbligatorio che il Consiglio di classe fissi il percorso interdisciplinare su cui deve essere finalizzata la terza prova scritta?
Il Consiglio di classe, come tutti i docenti, operano in piena autonomia organizzativa e didattica. Nella elaborazione della terza prova sono comunque coinvolti tutti i sei commissari e l’intera Commissione, che tiene conto della programmazione educativa e didattica realizzata dalla classe.

c) La lingua straniera rientra nella terza prova?
All’interno della terza prova scritta è previsto, di norma, un breve spazio destinato all’accertamento della conoscenza della lingua o delle lingue straniere presenti nel piano di studio dell’ultimo anno di corso. Tale accertamento si realizza a condizione che in Commissione vi sia un docente che abbia titolo all’insegnamento della o delle lingue straniere interessate.

d) E se le lingue straniere studiate sono più di una?
Nella terza prova il candidato deve usare la lingua straniera diversa da quella nella quale ha svolto la seconda prova.

e) Si devono considerare escluse dalla terza prova le discipline oggetto della prima e della seconda prova scritta?
No. Tutte le materie possono essere oggetto della terza prova scritta.

f) La terza prova per i corsi sperimentali sarà formulata in maniera differente rispetto ai corsi normali?
Le modalità di predisposizione e di svolgimento della terza prova scritta negli indirizzi sperimentali sono identiche a quelle previste per i corsi di ordinamento. Per quanto riguarda il contenuto di questa prova, l’accertamento verte su materie e argomenti svolti nell’ultimo anno, che possono non coincidere con quelli dell’analogo indirizzo di ordinamento.

g) Qual è la durata della terza prova scritta?
La durata della terza prova è strettamente correlata alla sua complessità: quindi, così come spetta alla Commissione d’esame predisporre il testo della prova, è la Commissione stessa ad indicare anche il tempo massimo previsto per il suo svolgimento.

h) La terza prova scritta verrà corretta soltanto dai docenti delle materie coinvolte?
No, la correzione è collegiale.

Documento del 15 maggio

a) Il Documento del 15 maggio deve essere ancora realizzato dal Consiglio di classe?
Il Documento del Consiglio deve essere predisposto dal Consiglio di classe in riferimento all’azione educativa e didattica realizzata nell’ultimo anno di corso.

b) Gli alunni possono iniziare il colloquio con la tesina?
L’avvio del colloquio può essere attuato mediante la discussione della cosiddetta “tesina” o di altro lavoro, presentato anche in forma multimediale, preparato dallo studente, durante l’anno scolastico, anche con l’ausilio dei docenti della classe.

Candidati in situazione di handicap

a) Nel caso di alunni in situazione di handicap la prima e la seconda prova scritta sono formulate in modo diverso?
Possono esserlo, se il tipo di handicap lo richieda. In tali casi, la Commissione di esame predispone prove equipollenti a quelle assegnate agli altri candidati, e che possono comportare l’utilizzo di mezzi tecnici o modi diversi, ovvero nello sviluppo di contenuti culturali e professionali differenti. La Commissione tiene conto della documentazione fornita dal Consiglio di classe ed utilizza la consulenza, ove necessario, di personale esperto. Per lo svolgimento degli esami, la Commissione può avvalersi dei medesimi operatori che hanno seguito l’alunno durante l’anno scolastico. In presenza di candidati in situazione di forte handicap visivo, i testi della prima e seconda prova sono trasmessi dal Ministero anche tradotti in linguaggio Braille. Le prove devono comunque consentire di verificare che il candidato abbia raggiunto una preparazione culturale e professionale idonea per il rilascio del diploma attestante il superamento dell’esame.

b) E’ possibile svolgere prove differenziate?
I candidati che hanno seguito un percorso didattico differenziato e sono stati valutati dal Consiglio di classe con l’attribuzione di un credito scolastico relativo unicamente allo svolgimento di tale piano possono sostenere prove differenziate, coerenti con il percorso scolastico svolto e finalizzate solo al rilascio dell’attestazione di cui all’art.13 del DPR n.323 del 23.7.1998. I testi delle prove scritte sono elaborati dalla Commissione, sulla base della documentazione fornita dal Consiglio di classe. Per detti candidati, il riferimento all’effettuazione delle prove differenziate va indicato solo nell’attestazione e non nei tabelloni affissi all’albo dell’istituto.

c) Quale tipo di certificazione deve essere predisposto per i candidati che abbiano sostenuto l’esame con prove differenziate?
E’ previsto il rilascio di un attestato finale, predisposto dalla scuola di appartenenza, tenendo presenti le informazioni che in base all’art. 13, comma 2, del DPR n.323/1998 devono essere inserite nell’attestato medesimo. L’attestato in questione, in particolare, recherà gli elementi informativi, relativi a indirizzo e durata del corso di studi, votazione complessiva ottenuta, materie di insegnamento comprese nel curricolo degli studi con l’indicazione della durata oraria complessiva destinata a ciascuna, competenze, conoscenze e capacità anche professionali acquisite, crediti formativi documentati in sede di esame.

d) Come viene espressa la valutazione delle prove differenziate?
Il punteggio delle prove e il voto finale devono essere espressi in centesimi e riferiti al progetto educativo individuale.

Attribuzione del punteggio

a) Vi sono novità nell’attribuzione del punteggio?
L’attribuzione del nuovo punteggio di credito scolastico, stabilito dalla legge di riforma dell’esame di Stato n.1 dell’11 gennaio 2007, non potrà essere operante nel corrente anno scolastico, in quanto la stessa legge, all’articolo 3 stabilisce che per gli anni scolastici 2006-2007 e 2007-2008 continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della legge medesima. Conseguentemente, il punteggio massimo attribuibile al colloquio resta fissato nella misura massima di punti 35 e quello del credito scolastico in punti 20. Nessuna modifica è intervenuta nella determinazione del punteggio massimo complessivo (100 punti) da attribuire al termine delle prove. Già dalla sessione di esami 2007 è consentita l’attribuzione della lode ai candidati che avranno conseguito il punteggio massimo di 100 punti senza fruire del bonus integrativo dei 5 punti.

b) Come si attribuisce il credito scolastico ai candidati esterni in possesso di idoneità o promozione alla quinta classe e,quindi, non tenuti a sostenere l’esame preliminare?
Per i candidati esterni in possesso di promozione od idoneità ala quinta classe del corso di studi per il quale sostengono l’esame di Stato, il credito scolastico per il terzultimo e il penultimo anno è quello già maturato o quello attribuito dalla Commissione di esame sulla base dei risultati conseguiti nell’esame di idoneità (DPR n.323/1998,art.11, comma 7). Per l’ultimo anno, a tali candidati il credito scolastico è attribuito nella misura ottenuta per il penultimo anno (DPr n.323/1998,art.11, comma 10). Qualora il candidato esterno sia già in possesso di crediti formativi, la Commissione può aumentare il punteggio nella misura massima di punti 2 e fermo restando il limite massimo di 20 punti (DPr n.323/1998 art.1,comma 11).

Docente di sostegno

a) Il docente di sostegno che ha seguito durante l’anno scolastico un candidato in situazione di handicap deve essere incluso nella commissione di esame?
Il docente di sostegno, ai sensi della CM n.20 del 16-2-2007, può essere designato dal Consiglio di classe commissario interno; ha facoltà, ai sensi della medesima circolare, di presentare domanda quale presidente o commissario esterno. Il docente di sostegno può essere chiamato dalla Commissione d’esame per assistenza al candidato.

Abbinamenti

a) Quale criterio deve essere seguito per l’abbinamento delle classi per la composizione della commissione?
Al fine di ottimizzare la nomina dei commissari esterni l’abbinamento deve essere effettuato, nell’ordine:

1. tra due classi dello stesso indirizzo di studio di ordinamento o sperimentale;
2. tra due classi con indirizzi di studio diversi, di ordinamento e/o sperimentali, qualora le materie affidate ai commissari esterni siano le stesse tra i due indirizzi o, comunque, riconducibili alle stesse classi di concorso. Avranno priorità gli abbinamenti tra classi con indirizzi di studio per i quali esiste coincidenza delle materie oggetto della prova scritta affidata al commissario esterno.

Nel caso in cui, per difficoltà obiettive, non si rendesse possibile un abbinamento nel rispetto dei punti sopra menzionati, si potrà procedere all’abbinamento tra due classi con indirizzi di studio diversi, di ordinamento e/o sperimentali dello stesso ordine scolastico, anche quando le materie affidate ai commissari esterni non siano le stesse tra i due indirizzi o, comunque, non siano riconducibili alle stesse classi di concorso.

b) Come trattare, nella definizione delle ipotesi di commissioni d’esame, eventuali classi “dispare”?
I dirigenti scolastici dovranno riportare sul modello ES-0 le informazioni relative alla classe rimasta senza abbinamento, impostando esclusivamente la sezione del modello relativa alla prima classe. Successivamente sarà cura del dirigente dell’Ufficio Scolastico Provinciale procedere, prima in ambito comunale e poi in ambito provinciale, all’abbinamento con altro istituto delle classi rimaste isolate nell’istituto di appartenenza.

c) Come trattare, nella definizione delle ipotesi di commissioni d’esame, eventuali candidati esterni non inseriti in alcuna classe/commissione?
I dirigenti scolastici dovranno comunicare all’ufficio scolastico provinciale la presenza di candidati esterni non inseriti in classi/commissioni della scuola, in modo che il dirigente provinciale provveda alla loro assegnazione a classi/commissioni di altri istituti del comune o della provincia.

d) I commissari interni debbono essere comuni alle 2 classi?
No, i commissari interni, designati dai consigli di classe secondo i criteri previsti dalla C.M. 20/2007, sono legati alla singola classe e pertanto, possono anche non essere comuni alle 2 classi che compongono la commissione, a meno che il docente non sia insegnante di entrambe le classi che vengono abbinate.

Docente di religione

a) Il docente di religione può essere nominato quale componente della commissione di esame?
No, in quanto la religione non costituisce materia d’esame.

Docente portatore di handicap o che usufruisce delle agevolazioni di cui all’art.33 della legge n.104/1992.

a) I docenti portatori di handicap o che usufruiscono delle agevolazioni di cui all’art.33 della legge n.104/1992 hanno l’obbligo di presentare la scheda come commissari esterni?
I docenti portatori di handicap o che usufruiscono delle agevolazioni di cui all’art.33 della legge n.104/1992, in analogia a quanto previsto dalla C.M. n.20 del 16 febbraio 2007 per la presentazione della scheda come presidenti di commissione, hanno facoltà e non l’obbligo di presentare la scheda come commissari esterni. Gli stessi, qualora si siano avvalsi di tale facoltà e siano stati nominati, hanno l’obbligo di espletare l’incarico.

Nomina a commissario esterno in regione diversa da quella di servizio

a) Qualora un docente sia in servizio in regione diversa da quella di residenza, può presentare domanda per la nomina a commissario esterno nella regione di residenza?
No. Ai sensi della C.M. n.20 del 16 febbraio 2007, il docente può presentare domanda per commissario esterno solo nella regione di servizio. Conseguentemente, l’opzione tra comune di servizio e di residenza può essere esercitata solo se entrambe le località siano nella stessa regione.

Codici materie – Precisazioni

a) Ho individuato la materia di nomina per l’indirizzo di studio sul quale insegno, ma non è riportato il codice della classe di concorso sulla quale presto servizio, cosa debbo riportare sul modello ES-1?
L’aspirante, individuata la materia d’insegnamento, sul modello ES-1 deve indicare:

* il codice della materia di nomina, riportato nella colonna “NOMINA”, oppure, se non presente, quello riportato in corrispondenza della colonna “INSEGN.”;
* il codice della classe di concorso di servizio, anche se non presente nell’allegato al D.M. n° 7 del 17 gennaio 2007.

Compilazione modello ES-1

a) Come si individua il codice della materia di nomina, da riportare sul modello ES-1, negli allegati al D.M. n° 7 del 17 gennaio 2007, quando la stessa materia è riportata in diversi indirizzi di studio?
L’aspirante deve individuare, sugli allegati al D.M. 7/2007, l’indirizzo di studio sul quale insegna e verificare se la materia di insegnamento risulta tra quelle affidate a commissario esterno.

* In caso positivo, utilizzare il codice della materia di insegnamento riportato nella colonna “NOMINA”, oppure, se non presente, quello riportato in corrispondenza della colonna “INSEGN.”.
* In caso negativo, non è necessario riportare il codice materia sul modello ES- 1; sarà sufficiente riempire l’apposito campo relativo alla classe di concorso di servizio.

b) Insegno la stessa materia su indirizzi di studio diversi, con quale criterio debbo individuare, sugli allegati al D.M. n° 7 del 17 gennaio 2007, il codice della materia di nomina da riportare sul modello ES-1?
L’aspirante deve individuare la materia d’insegnamento su uno degli indirizzi di studio di insegnamento a scelta e verificare se la materia stessa risulta tra quelle affidate a commissario esterno.
Dopodiché operare così:

* In caso positivo, utilizzare il codice della materia di insegnamento riportato nella colonna “NOMINA”, oppure, se non presente, quello riportato in corrispondenza della colonna “INSEGN.”;
* In caso negativo, non è necessario riportare il codice materia sul modello ES- 1; sarà sufficiente riempire l’apposito campo relativo alla classe di concorso di servizio.

c) Come si individua per la materia “Italiano” il codice della materia da riportare sul modello ES-1?
L’aspirante deve utilizzare l’elenco degli indirizzi di studio per i quali la prima prova scritta, “Italiano”, è stata affidata ad un commissario esterno. Elenco pubblicato sul sito intranet del Ministero in allegato alla nota prot.1864 del 26 febbraio 2007.
Su tale elenco l’aspirante deve individuare l’indirizzo di studio sul quale insegna e:

* In caso positivo, indirizzo di studio presente in elenco, compilare il modello ES-1 utilizzando il codice della materia riportato nell’elenco medesimo.
* In caso negativo, indirizzo di studio NON presente in elenco, non è necessario riportare il codice materia sul modello ES- 1, sarà sufficiente riempire l’apposito campo relativo alla classe di concorso di servizio.

d) Il modello ES-1 deve essere presentato presso la scuola di servizio o presso quella di titolarità?
Il modello ES-1 deve essere presentato presso la scuola di servizio.

e) Il personale docente in servizio su di una sezione associata di un I.S. quale codice deve indicare nella sezione “Dati di servizio”?
I codici da indicare sono quello della sede di servizio e tutte le altre sezioni associate che compongono l’istituto di istruzione secondaria superiore.

f) Ho individuato la materia di nomina per l’indirizzo di studio sul quale insegno, ma non è riportato il codice della classe di concorso sulla quale presto servizio, cosa debbo riportare sul modello ES-1?
L’aspirante, individuata la materia d’insegnamento, sul modello ES-1 deve indicare:

* il codice della materia di nomina, riportato nella colonna “NOMINA”, oppure, se non presente, quello riportato in corrispondenza della colonna “INSEGN.”;
* il codice della classe di concorso di servizio, anche se non presente nell’allegato al D.M. n° 7 del 17 gennaio 2007.

Marzo 2, 2007

Quali sono i criteri di valutazione della prova orale?

I criteri di valutazione vengono in genere stabiliti dalla commissione prima delle prove in maniera unitaria, affinché non ci siano disparità nell’attribuire i voti a ciascun candidato.

Va comunque detto che, in via generale, ci si attiene ad uno schema di questo tipo:

* conoscenze teoriche;

* padronanza della lingua;

* chiarezza espositiva;

* capacità di applicare operativamente le conoscenze acquisite;

* capacità di stabilire collegamenti tra le diverse discipline e i vari argomenti;

* capacità di approfondire i singoli argomenti;

* rielaborazione autonoma delle conoscenze acquisite.

Marzo 2, 2007

Tesina sì, tesina no

La tesina è lo sviluppo scritto del percorso ideato nella mappa concettuale.

Nella sua forma più tradizionale è stata, già negli anni precedenti alla riforma, uno strumento spesso adottato dagli studenti per “indirizzare” l’andamento dell’esame orale.

Con l’introduzione del colloquio pluridisciplinare la tesina è diventata una prova di metodo per valutare la capacità di:

* organizzare un percorso di ricerca;

* individuare percorsi di studio;

* produrre materiali.

Insomma, non si tratta più del riassuntino scolastico degli argomenti studiati o della ricerca tradizionale messa insieme grazie ad una buona enciclopedia, ma di un elaborato molto più simile ─negli intenti, se non nei risultati─ ad una vera e propria tesi di laurea.

A questo punto, quindi non è essenziale che si tratti di un testo scritto, ma può essere anche un discorso orale ben strutturato sulla base di una mappa concettuale, un prodotto multimediale, un progetto, un elaborato di altro genere (a seconda dell’indirizzo di studio).

Va comunque precisato che qualche commissario più tradizionalista potrebbe sentirsi rassicurato dal frusciare dei fogli di carta o considerare una dimostrazione di impegno maggiore il fascicoletto scritto per intero.

Insomma, presentare la tesina non è obbligatorio, ma potrebbe rivelarsi vantaggioso.

Marzo 2, 2007

Le prove scritte: istruzioni per l’uso

Le prove scritte, la cui durata è indicata dal ministero in calce al foglio delle prove, si svolge in tre giorni diversi. Nei licei artistici ed istituti d’arte la seconda prova ─ un progetto ─ può svolgersi in più giorni, con il conseguente rinvio della terza prova.

Attenti ai ritardi: essere puntuali all’appello è già una prova di “maturità”. Se però la sveglia non dovesse suonare in tempo, i commissari sono autorizzati a telefonare a casa del dormiglione di turno per verificare i motivi dell’assenza. Infatti la commissione può ammettere i candidati alle prove suppletive, che si svolgono in genere due settimane dopo, solo in caso di assenza per malattia o per gravi motivi.

In nessun caso, comunque, è permesso l’ingresso in aula dopo l’apertura delle buste e l’inizio della prova.

Ricordate inoltre di portare con voi un documento d’identità valido.

L’argomento della prova è stato di vostro gradimento e vi siete dilungati. Che fare?

Non usate mai fogli che non siano quelli distribuiti dalla commissione, con il bollo della scuola e la sigla del presidente o di un suo delegato.

Si possono chiedere fogli a volontà: l’importante è ricordarsi di restituirli tutti, usati o meno.

Il plagio è punito dalla commissione con l’annullamento della prova. Evitate di consegnare un compito identico in tutto o in parte a quello di qualche altro candidato. Lo stesso succederebbe nel caso si fosse beccati a conversare al telefonino. Evitate anche questo.

Non si tratta comunque di un lager: potrete uscire per soddisfare i vostri bisogni fisiologici, se riuscirete a resistere per le prime tre ore. Il candidato che lascia l’aula, uno solo per volta, deve depositare sul tavolo della commissione il proprio elaborato. L’orario d’uscita e di ritorno in aula sarà annotato da uno dei commissari.

Anche nel caso che riteniate di aver completato la prova, non potrete allontanarvi prima del solito termine delle tre ore.

Un consiglio: rilassatevi e prendetevela comoda utilizzando tutto il tempo a vostra disposizione; date il tempo alle vostre idee di maturare con tranquillità e, se ne avete il tempo, concedetevi ogni oretta almeno cinque minuti di relax mentale; distraetevi ogni tanto pensando ad altro, respirate profondamente rilassando anche i muscoli del corpo. L’ossigeno affluirà meglio al cervello e la concentrazione dopo riprenderà con più intensità di prima

Marzo 2, 2007

Come affrontare la prima prova

* Analisi di un testo letterario o non letterario in prosa o in poesia:

1. individua con attenzione la tipologia testuale o il genere letterario;

2. nel caso si tratti di un testo narrativo, fai attenzione alla divisione in sequenze, al ruolo del narratore, al sistema dei personaggi;

3. nel caso di un testo poetico, analizza con cura le figure retoriche, e stilistiche, il sistema metrico, retorico e fonico-timbrico;

4. nel caso si tratti di un testo argomentativo, cerca di evidenziare attraverso una precisa divisione in sequenze, la struttura che porta alla dimostrazione della tesi presentata.

* Composizione di un saggio breve o di un articolo di giornale:

1. dimostra di saper selezionare ed interpretare correttamente i materiali di documentazione proposti, arricchendoli con le tue personali esperienze di studio;

2. dai un titolo alla trattazione come si trattasse, appunto, di un articolo giornalistico o di un saggio;

3. individua l’utente fittizio a cui ci si rivolge ed adegua in relazione ad esso lo stile ed il linguaggio da utilizzare;

4. l’articolo, in particolare, deve presentare rigore argomentativo, esattezza e chiarezza nel linguaggio, stile agile e molto comunicativo.

* Trattazione di un argomento storico o culturale a carattere generale:

1. esponi in modo chiaro e con proprietà di linguaggio gli argomenti studiati durante l’anno o approfonditi in modo personale, come se stessi scrivendo un manuale scolastico;

2. prepara una scaletta degli argomenti da trattare (sul foglio di “brutta”, senza usare altri foglietti non convalidati dalla commissione), in modo da avere ben chiaro lo sviluppo del tema, già prima di iniziare a scrivere;

3. rinuncia, a meno che non sia molto pertinente alla trattazione, a scovare un “cappello” introduttivo o un finale ad effetto: la concentrazione più alta delle banalità che si possono scrivere su un argomento si annida in genere lì. Meglio entrare subito in tema; se vi verrà poi qualche idea brillante per un incipit o una conclusione ad effetto, farai sempre in tempo ad aggiungerla in seguito, a tema già impostato. Eviterai in questo modo anche di divagare.

Marzo 2, 2007

Il colloquio: i segreti del tuo successo

Quali sono i segreti per riuscire a dare il meglio di sé durante il colloquio, superare l’emozione, riuscire a concentrarsi?

* In primo luogo bisogna cercare di rimanere rilassati, respirare profondamente, allontanare la tensione: è un buon metodo per evitare i cosiddetti black out o vuoti di memoria.

* Cercate poi di individuare che tipo di reazione tendete ad avere in una situazione di stress –come vi comportate ad un primo appuntamento, come vi mostrate in situazioni pubbliche, e quando siete al centro dell’attenzione o vi sentite osservati?–, analizzate il vostro comportamento ed il tipo di impatto che tende ad avere sugli altri.

Non sempre, infatti, ciò che crediamo di dire e di manifestare corrisponde perfettamente con quello che viene recepito dal nostro interlocutore: potrebbe ad esempio capitare di presentarsi alla prova orale in modo simpatico ed estroverso, ed essere considerato, invece, come confusionario, indeciso, poco studioso.

O al contrario un contegno eccessivamente rigido potrebbe essere letto come superbia, presunzione, musoneria.

Imparare a conoscersi, ad interpretare i messaggi verbali e non verbali che si inviano, a valutare l’impatto che il linguaggio del corpo può produrre sugli altri può essere un buon allenamento per prepararsi al colloquio di maturità.